Art. 7.
(Esenzione dal pagamento del contributo unificato).

      1. I giudizi riguardanti il rapporto di servizio dei giudici di pace promossi davanti al giudice ordinario e al giudice amministrativo non sono soggetti al contributo unificato previsto dall'articolo 9

 

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del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.